Statuto

FEDERLUDO A.P.S.
Federazione di Associazioni Ludiche

Titolo I – Disposizioni generali

È costituita la Federazione Italiana di Associazioni Ludiche denominata Federludo, Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), a seguire alternativamente come “Federludo” o “Federazione”. La durata della Federazione è illimitata.

La sede legale della Federludo è sita, in sede di avvio dell’associazione, in Follonica (GR), Viale 2 Giugno 22, c/o Guazzini; la sua eventuale variazione non è considerata modifica statutaria e può essere stabilita dal Consiglio Direttivo di Federludo.

La Federazione può costituire sedi secondarie, permanenti o transitorie, denominate “sedi accessorie” e finalizzate allo svolgimento delle attività istituzionali di Federludo; in nessun caso le sedi accessorie sono considerate associazioni autonome e saranno disciplinate da apposito regolamento, all’uopo stilato.

È esplicitamente escluso il fine di lucro.

La Federazione è autonoma, democratica, apartitica; si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico e, in un contesto di sussidiarietà, ha lo scopo di realizzare con e tramite i propri associati le attività tese a promuovere, sostenere e sviluppare organizzazioni di volontariato e associazionismo di tipo ludico.

Federludo si avvale prevalentemente dell’attività dei propri associati e delle persone fisiche che ne fanno parte prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali Federludo potrà anche avvalersi, ravvisate le necessità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche facendo ricorso ai membri delle associazioni a essa associate, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o frutto dello scioglimento della Federazione e siano effettuate a favore di altre organizzazioni non aventi fini di lucro che, per legge, statuto o regolamento, operino in analogo settore, facendo in primis riferimento ove possibile alle associazioni proprie affiliate.

Titolo II – Attività istituzionali di Federludo

Federludo persegue fini di solidarietà sociale, mutualismo e partecipazione sociale sia in relazione ai propri soci, sia in relazione all’intera collettività e, a tali fini, svolge le attività indicate nel presente Statuto e quelle a esse direttamente connesse o accessorie in quanto integrative e complementari alle stesse.

Federludo si prefigge l’obiettivo di riunire e rappresentare le associazioni senza scopo di lucro che hanno nei loro principi base lo scopo di promuovere e diffondere il Gioco, la cultura del Gioco e il Diritto al Gioco, così come definiti nella Carta dei Valori Ludici nata dal tavolo c.d. LuccaConsulta, documento separato allegato al presente Statuto, di cui costituisce parte integrante.

La Federazione si dichiara al di fuori di ogni partito politico e sindacato e mantiene sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, di enti, e istituzioni pubbliche e private ovvero nei confronti dei soggetti giuridici pubblici e privati che effettuino erogazioni liberali a favore della Federazione o delle Associazioni associate a essa appartenenti.

La Federazione si propone come operatore diretto e come tramite per i propri associati presso amministrazioni, enti e organismi nazionali e internazionali, pubblici e privati, per la realizzazione di attività, la partecipazione a bandi e concorsi, richiedere l’accesso a sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni e ogni altra attività utile ai fini del perseguimento dei propri obiettivi sociali.

Federludo opera per proprio conto e come polo di coordinamento e servizio per le Associazioni Ludiche associate e aderenti ai propri scopi con attività tra le quali, ma senza limitarsi a:

  • promuovere strumenti e iniziative di qualunque genere atti a favorire la crescita della cultura ludica, lo sviluppo dell’individuo e di elementi di socialità anche nell’ottica del successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa attraverso il gioco, stimolando forme di partecipazione, di cittadinanza attiva, di relazione con il territorio da parte delle organizzazioni di gioco e dei singoli, con attenzione particolare alla diffusione del gioco cosiddetto “intelligente”;
  • sostenere l’operato delle associazioni che promuovono attività ludiche aventi per oggetto educazione e istruzione nonché attività culturali di interesse sociale e generale con finalità educativa;
  • presentarsi come tramite presso ministeri e assessorati inerenti a cultura, istruzione, politiche sociali e giovanili, nei confronti di altre associazioni e altri centri di servizio per il volontariato, di istituzioni pubbliche e private, enti pubblici e locali, movimenti, comitati, fondazioni, imprese e aziende di settore, nazionali e internazionali;
  • attivare intese e rapporti di collaborazione stipulando accordi, contratti e convenzioni in nome proprio e per le Associazioni Ludiche affiliate;
  • offrire assistenza e consulenza alla progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività di promozione ludica;
  • fornire servizi generali alle Associazioni Ludiche parte di Federludo;
  • promuovere iniziative per la formazione e la qualificazione del volontario ludico;
  • attuare studi e ricerche, istituire o mantenere aggiornate emeroteche ludiche o ludoteche;
  • mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di gioco nazionali e locali;
  • mettere in relazione le organizzazioni di volontariato ludico con le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;
  • favorire la possibilità di utilizzare loghi, marchi, format creativi e segni distintivi di giochi e di altri prodotti, opere e attività afferenti al mondo ludico senza scopi pubblicitari ma al solo fine divulgativo.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi Federludo potrà svolgere ogni altra attività, secondaria e strumentale alle precedenti, anche commerciale, che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari e dotarsi di ogni struttura o strumento a tal fine adeguato nonché raccogliere finanziamenti, contributi, erogazioni liberali e sponsorizzazioni da soggetti pubblici e privati al fine di finanziare le attività suelencate.

In nessun caso Federludo potrà sostituirsi alle associazioni a essa affiliate in merito al raggiungimento degli obiettivi sociali e all’esecuzione delle attività di ciascuna.

Titolo III – Associati e qualifica di socio

Sono soci fondatori della Federazione le associazioni che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.

Sono soci ordinari della Federazione le associazioni ludiche e culturali ammesse successivamente alla costituzione di Federludo.

Possono assumere la qualifica di socio esclusivamente realtà del terzo settore e, in particolare, le associazioni non riconosciute il cui Statuto sia stato sottoposto a registrazione nonché le associazioni riconosciute.

Tutti i soci si riconoscono nei principi dettati dal presente Statuto e dalla Carta dei Valori Ludici a esso allegato, di cui costituisce parte integrante; gli associati si riconoscono e condividono incondizionatamente i principi contenuti in tali documenti sottoscrivendo la Carta dei Valori Ludici e il loro mancato rispetto comporta l’immediata decadenza della qualifica di socio, comportando esclusione come indicato all’art. 10 del presente Statuto.

I soci aderiscono a Federludo previa presentazione di domanda di adesione in merito alla quale delibera il Consiglio Direttivo; questa deve essere corredata dello Statuto dell’Associazione richiedente e dalla Carta dei Valori di Federludo debitamente sottoscritta dal suo Presidente o da un proprio rappresentante appositamente individuato munito di regolare delega, da allegarsi alla domanda di adesione stessa.

I soci, in sede di adesione a Federludo, indicano una casella di posta elettronica istituzionale alla quale inviare le comunicazioni ufficiali provenienti dalla Federazione; l’invio effettuato con tale mezzo costituisce adempimento di ogni obbligo di comunicazione nei confronti dei soci.

I rapporti tra i soci, di qualunque tipologia, sono improntati al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza, anche in relazione all’elettività delle cariche sociali.

Soci fondatori e soci ordinari hanno pari diritti e doveri all’interno della Federazione e, rispetto a essa, mantengono piena autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, economica e patrimoniale.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, hanno diritto di essere rappresentati e partecipare alle Assemblee dei soci con diritto di voto, ad accedere a ogni carica elettiva della Federazione e rispondono delle obbligazioni assunte a norma degli articoli 14 e seguenti del codice civile.

Tutti i soci della Federazione hanno pari diritto di fruizione dei servizi di cui all’Art. 5 del presente Statuto; i medesimi servizi potranno essere erogati anche a favore di enti e organizzazioni del Terzo Settore terze rispetto alla Federazione, eventualmente anche a titolo oneroso e, comunque, tramite appositi contratti o convenzioni.

Tutti i soci della Federazione hanno pari diritto di partecipare a eventi e attività promosse da Federludo.

Le associazioni associate a Federludo sono rappresentate in seno all’Assemblea della Federazione dal loro Presidente o, in alternativa, da un loro associato munito di apposita delega che può essere relativa a un singolo incontro o continuativa nel tempo; non sono ammesse deleghe di rappresentanza a tempo indeterminato.

È garantito a tutti i soci il diritto di ispezione dei Libri della Federazione da effettuarsi a mezzo di richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci sono tenuti a osservare il presente Statuto, la Carta dei Valori Ludici, i regolamenti interni e le delibere adottate dagli Organi della Federazione, a tenere un’irreprensibile condotta civile e morale, un comportamento leale, corretto e di buona fede nei confronti di Federludo e degli altri associati.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale da versare al momento dell’iscrizione e, annualmente, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno se non diversamente disciplinato dal Consiglio Direttivo. È vietata la cessione delle quote associative.

L’affiliazione ha durata annuale e il vincolo associativo si rinnova tacitamente previo versamento della quota associativa annuale.

Importo, modalità e termine per il versamento saranno definiti dal Consiglio Direttivo tramite apposita delibera; con le medesime modalità il Consiglio Direttivo potrà altresì stabilire eventuali contributi aggiuntivi una tantum o per l’adesione a specifiche iniziative.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale non comporta l’esclusione dell’associato ma la sola decadenza di ogni diritto a esso collegato. Tali diritti possono essere ristabiliti previa regolarizzazione della propria posizione associativa. L’eventuale esclusione deve essere deliberata come dall’art. 10 del presente Statuto.

L’esclusione del socio è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono causa di esclusione del socio:

  • Aver tenuto un comportamento contrastante con gli scopi e gli obiettivi della Federazione ovvero il mancato rispetto dei principi previsti dal presente Statuto e dalla Carta dei Valori Ludici, che ne costituisce parte integrante (art. 8);
  • Il mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, qualora tale provvedimento si renda necessario (art. 9).

Sono cause di perdita della qualifica sociale anche lo scioglimento di Federludo o dell’associazione-socio associata alla Federazione.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all’associazione esclusa tramite raccomandata a/r indirizzata al suo Presidente; questi potrà appellare la decisione del Consiglio Direttivo innanzi all’Assemblea inoltrando formale richiesta scritta; in caso di accoglimento il socio verrà riammesso in tempo utile per la partecipazione alla prima Assemblea validamente costituita.

Qualora l’associato intenda recedere dalla qualifica di socio, tale volontà deve essere comunicata a mezzo raccomandata a/r indirizzata al Presidente della Federazione, domiciliato presso la sede legale, entro tre mesi dal termine dell’anno in corso.

Il socio recedente o escluso è comunque tenuto al pagamento della quota annuale associativa per l’anno in corso e in nessun caso potrà essere richiesta la restituzione di quanto precedentemente versato.

Titolo IV – Organi e organizzazione della Federazione

Sono organi della Federazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Ciascun incarico, elettivo o per nomina, è incompatibile con ogni altro ed è prestato, di norma, a titolo gratuito.

Qualora se ne ravvisasse la necessità il Consiglio Direttivo, con opportuna delibera, potrà attivare uffici e sedi operative dedicate a esecuzione e gestione delle attività federative.

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Federazione e deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente. Può essere tenuta anche in forma di videoconferenza o, comunque, in forma idonea a garantire identificazione e partecipazione di ogni associato avente diritto.

Hanno diritto di parteciparvi, di parola e voto tutti i Soci, a qualsiasi categoria appartengano, nella persona del proprio Presidente o di delegato individuato ai sensi dell’art. 7.

Ogni Socio ha diritto a un voto e può delegare a partecipare all’Assemblea in proprio nome qualsiasi altro socio, compresi i componenti del Consiglio Direttivo; ogni Socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L’assemblea dei Soci viene di norma convocata dal Presidente ma, per circostanze straordinarie, impedimento o inadempimento del Presidente può essere convocata dal Consiglio Direttivo su propria iniziativa o su istanza di almeno un decimo degli aventi diritto a votare. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno e avvenire con apposito avviso inviato anche a mezzo e-mail ai soci entro 20 giorni dalla prima convocazione indicando luogo e modalità di incontro.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in casi straordinari, dal Segretario; in caso di vacanza di tali incarichi colui che presiederà l’assemblea sarà eletto dai partecipanti allo specifico incontro.

L’Assemblea si considera valida, in prima convocazione, se partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto mentre, in seconda convocazione e oltre, qualunque sia il numero dei partecipanti.

L’adunanza dell’Assemblea è verbalizzata con atto scritto a cura del Segretario della Federazione o di apposito Socio appositamente incaricato e sottoscritto congiuntamente dallo stesso e da colui che ha presieduto l’incontro.

L’Assemblea:

  • discute e approva le linee generali del programma di attività federale per l’anno sociale;
  • discute e approva il bilancio consuntivo nonché, qualora predisposto, quello preventivo;
  • nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
  • discute e delibera sugli specifici argomenti all’ordine del giorno della singola adunanza;
  • delibera su eventuali provvedimenti sanzionatori di qualunque genere o di esclusione dei soci;
  • delibera in merito a modifiche, integrazioni e interpretazione di Statuto e Carta dei Valori;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera in merito allo scioglimento dell’associazione e alla devoluzione del patrimonio o sulla sua fusione, scissione o trasformazione;
  • approva il regolamento dei lavori assembleari, se predisposto;
  • discute e delibera sugli atti di straordinaria amministrazione, su richiesta del Presidente;
  • delibera su ogni altro oggetto a essa attribuito dalla Legge;
  • delibera in merito alla definizione di un organo di controllo e revisione, qualora ciò si renda necessario.

L’Assemblea vota per alzata di mano; su proposta del Consiglio Direttivo, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile, i Consiglieri non hanno diritto di voto in relazione all’approvazione del bilancio.

In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere prese a maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la delibera si considera approvata con la maggioranza dei voti degli aventi diritto che abbiano effettivamente preso parte all’adunanza, con le eccezioni poste dai successivi due commi.

Per le deliberazioni relative alla modifica dello statuto e dell’atto costitutivo, allo scioglimento dell’associazione e alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto in Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di sette a un massimo di tredici membri eletti tra i Soci.

Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

  • provvedere all’amministrazione della Federazione;
  • recepire proposte da parte dei soci e portarle all’attenzione dell’Assemblea, ove sia necessario;
  • proporre e definire il programma annuale di attività da presentare all’Assemblea dei Soci e agire in base a tale programma, qualora sia approvato;
  • mettere in esecuzione le deliberazioni assembleari e consigliari, inclusa la stipula di atti e contratti a esse relativi;
  • proporre e deliberare sui regolamenti interni nonché in merito a loro modifiche;
  • deliberare sull’adesione dei nuovi soci;
  • proporre e costituire dipendenze, sezioni, gruppi territoriali, dipartimenti e uffici nell’ambito della Federazione, definendone attività e funzioni;
  • nominare al proprio interno Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere e conferire ai soci della Federazione eventuali deleghe operative;
  • individuare particolari funzioni e deleghe da attribuire alle associazioni affiliate e ai loro membri per lo svolgimento di attività operative proprie della Federazione;
  • proporre e deliberare eventuali rimborsi spese e compensi per i responsabili delle attività della Federazione, coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali, di segreteria e operative.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni, rinnovabili, e ogni Consigliere presta di norma il suo impegno a titolo gratuito. La decadenza del singolo Consigliere non comporta la decadenza dell’intero Consiglio. Il Consiglio è l’organo di amministrazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

Qualora il numero di membri del Consiglio dovesse scendere sotto al numero minimo previsto dal presente Statuto lo stesso Consiglio coopterà dei Consiglieri pro tempore in numero pari a quanto necessario per ricostituirlo e la cui nomina dovrà essere successivamente ratificata alla prima Assemblea utile. Qualora la nomina di ciascun Consigliere cooptato non sia ratificata dall’Assemblea, la stessa dovrà procedere a ricostituire il Consiglio Direttivo almeno nella forma minima prevista dal presente Statuto.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente agli incontri del Consiglio Direttivo; il Consigliere che non si presenta, senza porre adeguata giustificazione, a tre incontri consecutivamente, decade; decade altresì il Consigliere dopo sei mesi di assenza, anche giustificata, dai lavori del Consiglio Direttivo.

Gli incontri del Consiglio Direttivo sono costituiti con la partecipazione di almeno metà dei suoi componenti e le sue delibere sono valide se assunte almeno dalla metà degli effettivi partecipanti al singolo incontro.

Nel caso si renda impossibile la costituzione di un valido incontro del Consiglio Direttivo, anche a seguito di ripetuti tentativi, è convocata dai Consiglieri attivi l’Assemblea ordinaria dei soci finalizzata alla ricostituzione del Consiglio stesso.

Al Presidente spetta la rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il suo mandato dura tre anni, rinnovabili.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea, l’ordinaria amministrazione della Federazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione ma deve contestualmente convocare l’Assemblea dei Soci per la ratifica del suo operato.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, convoca e presiede l’Assemblea, verifica in merito all’ esecuzione delle delibere assembleari e consigliari, monitora il buon andamento amministrativo della Federazione, controlla l’osservanza dello Statuto, ne promuove modifiche o la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Vicepresidente è nominato all’interno del Consiglio Direttivo. Il suo mandato può essere revocato dal Presidente, che deve giustificarne le motivazioni di fronte al Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

In caso di dimissioni o revoca del Vicepresidente il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Vicepresidente.

Il Segretario è nominato all’interno del Consiglio Direttivo. Sono mansioni del Segretario:

  1. la redazione dei verbali delle adunanze dell’Assemblea dei Soci e degli incontri del Consiglio Direttivo;
  2. curare gli aspetti amministrativi della Federazione;
  3. convocare e presiedere Assemblea e Consiglio Direttivo in caso di impedimento o inadempimento di Presidente e Vicepresidente;
  4. curare i Libri dell’Associazione.

In caso di dimissioni o revoca del Segretario il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Segretario; in vacanza di nomina del Segretario le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo di Federludo, che potrà indicare un referente pro tempore.

Il Tesoriere è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.

Sono attribuzioni del Tesoriere:

  1. curare le disponibilità finanziarie dell’ente;
  2. eseguire le operazioni quotidiane di gestione contabile e finanziaria della Federazione;
  3. curare la tenuta della contabilità, dei libri contabili e dei registri di cassa nonché degli adempimenti fiscali della Federazione;
  4. predisporre le bozze di bilancio di previsione e consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci per il seguito di competenza.

In caso di dimissioni o revoca del Tesoriere il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Tesoriere; in vacanza della nomina di Tesoriere le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo di Federludo, che potrà indicare un referente pro tempore.

Il Collegio dei Probiviri è organo facoltativo di Federludo e la sua creazione è deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina anche la composizione. È composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti. È validamente costituito con la presenza di tre dei suoi membri e le sue decisioni sono valide con la maggioranza dei presenti.

L’incarico nel collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica all’interno di Federludo e delle associazioni sue associate.

Compito del Collegio dei Probiviri è chiarire ogni dubbio interpretativo in merito ai documenti costitutivi di Federludo, risolvere ogni controversia dovesse incorrere tra i soci della Federazione e tra i soci e la Federazione stessa, esercita su istanza di parte l’azione disciplinare nei confronti di soci e organi della Federazione e può irrogare sanzioni da sottoporre a ratifica dell’Assemblea ordinaria dei soci, accerta in merito a conflitti di interesse e incompatibilità relativi a nomine e incarichi associativi, esprime parere vincolante di legittimità, ove richiesti, su atti e regolamenti interni.

L’organo di revisione, che può essere collegiale o unipersonale, è facoltativo e l’Assemblea ordinaria dei soci delibera in merito alla sua esistenza e composizione, anche in relazione alle disposizioni normative la cui applicazione dovesse rendersi necessaria.

Qualora nominato, almeno uno dei membri del Collegio dei Revisori, se organo collegiale, o il Revisore Unico, se organo unipersonale, deve possedere i requisiti professionali di cui agli artt. 2397 e segg. del Codice Civile. Ogni altro incarico all’interno di Federludo è incompatibile con la nomina a Revisore.

L’organo di revisione provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposita relazione sul bilancio consuntivo.

I componenti dell’organo di revisione possono assistere, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Titolo V – Risorse e patrimonio della Federazione

Federludo trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • corresponsione delle quote sociali e di erogazioni liberali da parte dei propri affiliati;
  • proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
  • acquisizioni mobiliari e immobiliari a qualunque titolo;
  • donazioni, lasciti e altre elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, inclusi singoli cittadini, anche a mezzo di convenzioni;
  • gestione economica del patrimonio e di eventuali fondi;
  • sussidi e contributi concessi da soggetti pubblici e privati di qualunque genere;
  • entrate derivanti da eventuali attività commerciali non condotte in via principale;

In caso di particolari necessità della Federazione, i Soci potranno effettuare finanziamenti a Federludo che si presumeranno infruttiferi salvo diversa pattuizione per iscritto; sempre nell’intento di agevolare il perseguimento dello scopo associativo i Soci potranno concedere alla Federazione beni di loro proprietà in comodato d’uso e la cui accettazione dovrà essere preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

L’esercizio annuale ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è realizzato in conformità alle disposizioni relative agli Enti del Terzo Settore. Dovrà essere a esso allegata opportuna relazione sulla gestione realizzata dal Consiglio Direttivo e sottoscritta dal Presidente.

Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto entro il 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio a cui si riferisce affinché il Consiglio Direttivo possa sottoporlo all’Assemblea dei Soci per approvazione, da effettuarsi entro il 30 aprile. È consentita la proroga di sessanta giorni dei termini qualora ciò si renda necessario.

Il bilancio di previsione per l’esercizio successivo, atto di programmazione economico-finanziaria della Federazione, dovrà essere redatto in tempi appropriati affinché il Consiglio Direttivo possa sottoporlo all’Assemblea dei Soci in tempo utile. Esso costituisce autorizzazione di spesa ed esecuzione delle attività previste in sede di programmazione economica e finanziaria. Ha forma scritta e di facile comprensione per poter essere comparato con il conto consuntivo degli esercizi precedente e successivo, per attuare politiche di controllo della spesa e verifica dei risultati raggiunti; deve indicare il dettaglio dei programmi e delle relative voci di spesa che si intende intraprendere.

Eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti nell’attività della Federazione e non potranno in alcun caso e per alcun motivo essere distribuiti ai soci.

La Federazione mantiene ogni libro sociale previsto dalla normativa vigente per le associazioni e le A.P.S.; Federludo mantiene nello specifico, sotto responsabilità del Segretario della Federazione, i seguenti libri, che potranno essere tenuti anche in via informatizzata su supporti idonei a tale uso:

  • libro dei Verbali dell’Assemblee;
  • del libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
  • del Libro Soci della Federazione;
  • libro Inventario.

I suddetti Libri della Federazione, ed eventuali copie degli stessi, per quanto possibile in base alle leggi vigenti, saranno tenuti e conservati in versione digitale e/o informatizzata.

I Libri della Federazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; eventuali copie richieste sono prodotte e inviate dalla Federazione a spese del richiedente.

Per esercizio annuale si intende il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

La Federazione dovrà tenere la contabilità nelle forme previste dalla Legge e norme vigenti, comprensiva di ogni documentazione necessaria o richiesta da particolari iniziative.

Qualora, nel caso di delibera di scioglimento della Federazione, esista un residuo attivo, esso dovrà essere devoluto ad altri organismi senza fine di lucro e con finalità, obiettivi e principi analoghi a quelli di Federludo salvo diversa destinazione imposta dalla Legge; qualora non possa essere immediatamente decisa la destinazione, l’Assemblea nomina uno o più Liquidatori, fissandone l’eventuale compenso.

Titolo VI – Rinvio e prima applicazione

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e, comunque, le norme del diritto comune; valgono inoltre, con specifico riferimento al Titolo V del presente Statuto, le relative prassi di settore.